Agenzia Viaggi e Turismo

Fondo di garanzia



Modalità di intervento del Fondo Garanzia Viaggi

Il Fondo Garanzia Viaggi provvede, in caso di fallimento o di insolvenza dell'organizzatore o dell'intermediario, a rimborsare il prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e per il rientro immediato del turista.

Il Fondo interviene esclusivamente quando un pacchetto turistico, acquistato sul territorio nazionale da un organizzatore (T.O.) o intermediario (ADV) legalmente operante ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, non viene fruito in tutto o in parte a causa del fallimento o dell'insolvenza del TO/ADV a condizione che questi siano aderenti al Fondo Garanzia Viaggi.

Il pacchetto turistico

Il pacchetto turistico, ai sensi dell'art. 34 del Codice del Turismo, deve prevedere almeno due dei servizi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
  • trasporto;
  • alloggio;
  • servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 36 del Codice del turismo  che costituiscano, anche dal punto di vista della rilevanza economica, parte significativa del  pacchetto turistico.

Certificato di Garanzia

Il certificato di garanzia rilasciato dal Fondo l'unico documento attestante il diritto al rimborso. Nel certificato di garanzia sono riportate le generalità del titolare del pacchetto e degli altri componenti del viaggio. Viene indicata inoltre la data di partenza, di rientro, la destinazione finale del viaggio e l'importo complessivamente pagato. Tale importo corrisponde alla somma che potrà essere oggetto di rimborso.

Esclusioni

Il Fondo non opera:
  • quando l'istanza di rimborso riguardi contratti diversi da quelli aventi ad oggetto l'acquisizione di un  pacchetto turistico, quali ad esempio i contratti per l'acquisto del solo volo, di una multiproprietà, etc.;
  • se richiesto risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni patrimoniali anche se  l'organizzatore o l'intermediario siano stati condannati con sentenza passata in giudicato e siano nel  frattempo divenuti insolventi o falliti;
  • se la questione riguardi inadempimento contrattuale dell'organizzatore o dell'intermediario, come ad  esempio sistemazione in albergo diversa da quella concordata, qualità dei servizi erogati scadente, ecc.;
  • se non vi nesso di causalità tra l'insolvenza o il fallimento del venditore ed il mancato o parziale  godimento del pacchetto turistico;
  • se l'istanza al Fondo proposta dopo aver adito gli altri strumenti di cura degli interessi giuridici, come  l'insinuazione al fallimento o la causa civile, in base al principio dell'alternatività dei mezzi di tutela.

Domanda di rimborso

L'istanza di rimborso al fondo non soggetta ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.

Ogni istanza deve riferirsi ad un solo contratto di acquisto di pacchetto turistico. Pertanto, non ricevibile l'istanza concernente pi contratti, anche se si tratta di pacchetti turistici similari o identici. Se il medesimo contratto stato stipulato da pi acquirenti, possibile produrre un'unica istanza cumulativa sottoscritta da tutti gli interessati oppure delegare formalmente un soggetto ad agire in nome e per conto di tutti o di parte degli acquirenti dello stesso contratto.

La domanda di rimborso deve essere spedita mediante raccomandata A/R alla sede del Fondo Garanzia Viaggi






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